Home FederATA-Informa Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale ATA a.s. 2021-2022

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale ATA a.s. 2021-2022

8297

FEDER ATA INFORMA

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie

del personale ATA a.s. 2021/2022

Scadenza delle domande: 28 Giugno al 12 Luglio 2021

Tra i destinatari della mobilità annuale rientrano i DSGA neo-assunti a.s. 2020/2021 che possono presentare, la domanda di utilizzazione (art.11 del CCNI) e/o di assegnazione provvisoria (art.17 del CCNI).

Alle operazioni di utilizzazione accedono anche gli ex LSU transitati che hanno avuto la trasformazione da part-time a tempo pieno in applicazione dell’art.1 c.964 della L.178/2020, qualora trasferiti d’ufficio come soprannumerari sull’organico della scuola di titolarità a.s. 2020/2021.

Per tutto il personale ATA, nella domanda di utilizzazione e/o di assegnazione provvisoria in una sola provincia, se in possesso dei requisiti di ricongiungimento/cura, si esprime un massimo di 15 preferenze.

UTILIZZAZIONE

Il personale ATA in esubero può essere utilizzato, a domanda e sulla base dei titoli posseduti, anche in un profilo professionale diverso da quello di appartenenza, con particolare riferimento agli assistenti tecnici sui laboratori di altra area professionale, ma comunque appartenenti alla stessa area contrattuale.

  • Può partecipare alle utilizzazioni il personale ATA in soprannumero sull’organico di titolarità, compreso i DSGA.
  • Può produrre domanda di utilizzazione per l’anno scolastico 2021/2022 il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’anno 2013/2014 e successivi.
  • Il personale ATA restituito ai ruoli ai sensi dell’art. 38 del CCNI mobilità 2019/2022 che ha avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda.
  • Il DSGA dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza.
  • Il personale ATA che, dichiarato inidoneo a svolgere la mansioni del profilo di appartenenza, svolge mansioni di altro profilo comunque coerente.
  • Il personale ATA dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza che chieda di essere utilizzato su posti disponibili in scuole che non abbiano già in servizio analogo personale inidoneo.
  • Il personale ATA senza sede definitiva.
  • Il personale ATA assunto a tempo indeterminato dal 1 settembre 2020, trasferito d’ufficio.
  • Il personale ATA restituito ai ruoli di provenienza a domanda o d’ufficio ai sensi dell’art. 10 comma 9 del CCNL 2006/2009.
  • Il personale ATA in esubero che abbia superato o stia frequentando corsi di riconversione professionale.
  • I responsabili amministrativi, ivi compresi gli insegnanti elementari, collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell’art. 21 della legge 463/78, che non sono stati inquadrati nel profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi.
  • I responsabili amministrativi presenti nelle istituzioni scolastiche con personale già degli Enti Locali aggiunti al titolare della funzione di firma degli atti contabili della scuola, in quanto soprannumerario a tutti gli effetti.
  • Il personale ATA proveniente da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero.
  • il DSGA che, a seguito del dimensionamento, è stato assegnato in una scuola situata in comune diverso rispetto a quello di precedente titolarità e che chiede l’utilizzazione in scuola del comune di precedente titolarità.
  • Per l’Utilizzo dei DSGA in esubero lo stesso deve avvenire prioritariamente nelle scuole che, magari per pochi alunni, si trovano ad essere sottodimensionate. Pertanto, in presenza di DSGA in esubero da utilizzare nella provincia, nessuna scuola sottodimensionata potrà essere assegnata a reggenza. Inoltre l’utilizzo dei DSGA in esubero potrà avvenire, in funzioni coerenti con il profilo professionale, anche sui CPIA, nei nuclei di supporto all’autonomia, nei progetti su reti di scuole e su progetti specifici presso gli UST.

Le domande in formato cartaceo, sempre entro le scadenze previste, si compilano secondo i moduli predisposti dal ministero sull’apposito spazio del sito e vanno inviate direttamente all’Ufficio Scolastico Territoriale di destinazione. Se la domanda è interprovinciale, l’UST che dispone il movimento è tenuto a darne immediata comunicazione all’UST di provenienza dell’interessato (art. 9 comma 5 e art. 19 comma 3).

Le domande di utilizzazione degli insegnanti di religione cattolica debbono essere presentate alle Direzioni Regionali competenti in cui è ubicata la Diocesi richiesta.

Per le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale ATA, alcuni Uffici Scolastici Territoriali hanno predisposto una apposita piattaforma cui inviare le domande. È necessario fare una verifica, a livello locale, sul sito internet dell’UST o tramite le scuole.

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per uno dei seguenti motivi (docenti: art. 7 co.1 – ATA: art. 17 co.1):

ricongiungimento ai figli o agli affidati minori con provvedimento giudiziario;

ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, compresi parenti ed affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;

gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;

ricongiungimento al genitore.

L’assegnazione provvisoria va inviata ad una sola provincia.

Monza 23/06/2021

La Segreteria Nazionale Feder.ATA