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FERIE PERSONALE ATA ART.59 ANCHE NELLA SCUOLA DI TITOLARITA’

30031

Prot. n. 103 /2020 del 23/05/2020

Al Ministro dell’Istruzione

On. Lucia AZZOLINA

Al Capo Dipartimento Sistema educativo istruzione e formazione

Dott. Marco Bruschi

Al Personale ATA art.59

Oggetto: FERIE ART.59-RICHIESTA CHIARIMENTI.

Ci giungono numerose segnalazioni da parte dei colleghi A.T.A. che hanno accettato incarichi ai sensi dell’art. 59, che i dirigenti scolastici in particolare della sede di titolarità, li obbligano ad usufruire delle ferie maturate entro il 30 giugno.

Facciamo presente quanto segue:

  • Il personale amministrativo tecnico ausiliario può accettare un incarico a tempo determinato in altro profilo o qualifica ai sensi dell’art. 59 del CCNL 29/11/2007, che prevede l’applicazione della disciplina prevista dallo stesso CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali;
  • Il personale destinatario dell’art. 59, al termine del contratto a tempo determinato, non cessa dal rapporto di lavoro, in quanto, se non ha una proroga, dal primo luglio rientra nella sede di titolarità per proseguire il servizio a tempo indeterminato;
  • l’ARAN ha fornito in merito al problema delle ferie del personale ATA destinatario dell’art.59 un suo Orientamento applicativo: ”In materia di ferie l’art 13, comma 8 del CCNL (norma comune sia per il personale docente e ATA a tempo indeterminato sia per il personale docente e ATA a tempo determinato) esplicita perentoriamente che le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili tranne quanto previsto dal comma 15 (all’atto di cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti non siano state fruite). Il comma 10, del medesimo articolo, stabilisce che la fruizione della ferie non godute a causa di particolari esigenze di servizio o in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia dal suddetto personale possa essere differita rispetto a quanto disciplinato dal precedente comma 9. Pertanto, a parere di questa Agenzia, per quanto espressamente previsto dal vigente CCNL e considerato che personale destinatario dell’art. 59 rientrando nella sede di titolarità al termine del contratto a tempo determinato non cessa il rapporto di lavoro, non si ravvisano le condizioni per attivare un provvedimento di liquidazione del compenso sostitutivo per le ferie maturate e non fruite……..La fruizione delle ferie maturate e non godute dovrebbe essere favorita al rientro nella sede di titolarità
  • La Circolare n. 395/2009 dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Torino recita sempre a tal senso: “Si comunica a tutte le Istituzioni Scolastiche che, per il personale con contratto a tempo indeterminato che accetta un incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 59 del C.C.N.L.2006/2009, non è previsto da alcuna disposizione di legge o contrattuale il pagamento delle ferie non godute, le quali devono essere concesse o disposte (se non fruite durante il corso dell’anno), al rientro nella sede di titolarità…..”

Secondo la scrivente Federazione, visto che al rientro dall’incarico provvisorio l’interessato continua il suo rapporto di lavoro a tempo indeterminato, le ferie maturate e non godute durante la supplenza in altro profilo devono essere concesse al rientro nella sede di titolarità.

Pertanto, visto che i dirigenti scolastici stanno obbligando i colleghi ATA destinatari dell’art.59 ad usufruire delle ferie maturate entro il 30 giugno 2020, si richiede con urgenza una nota di chiarimenti in merito per evitare contenziosi.

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Giuseppe MANCUSO