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VADEMECUM CONCORSO 24 MESI ATA

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VADEMECUM RELATIVO AI CONCORSI PER TITOLI PER L’ACCESSO AI RUOLI PROVINCIALI RELATIVI AI PROFILI PROFESSIONALI DELLE AREE A E B DEL PERSONALE – a. s. 2016/17

Le graduatorie permanenti del personale amministrativo tecnico ed ausiliario vengono utilizzate per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato (comunemente conosciute come graduat. 24 mesi); infatti per aver diritto alle nomine occorre inserirsi in queste graduatorie.

Finalità dei concorsi

Nuove inclusioni nella Graduatoria permanente di prima fascia dei 24 mesi” (mod. B1)

Aggiornamento del vecchio punteggio, per coloro che sono già inseriti nella Grad. Perman. (mod. B2)

Inserimento, opzionale, nella prima fascia delle graduatorie d’istituto (fino ad un massimo di trenta istituzioni scolastiche) per le supplenze temporanee (mod. G che sarà disponibile succes. on line)

Dichiarazione, opzionale, di rinuncia al conferimento di supplenze in determinati profili professionali, in attesa dell’assunzione in ruolo (allegando, ai mod. B1o B2, il mod. F)

Dichiarazione del diritto alla precedenza nella scelta della sede in base all’art. 21 o all’art. 33 commi 5,6 o 7 della L. 104/92 (mod. H)

Profili professionali ai quali è possibile accedere:

– Assistente Amministrativo (AA);

– Assistente Tecnico (AT);

– Cuoco (CO);

– Guardarobiere (GA);

– Infermiere (IF);

– Addetto alle aziende agrarie (CR);

– Collaboratore Scolastico (CS).

Requisiti d’accesso:

Avere alla data di scadenza dei bandi di concorso pubblicati dalle singole Direzioni Scolastiche Regionali, almeno 23 mesi e 16 (24 mesi) di servizio in scuole statali, anche alle dipendenze degli Enti Locali (fino al 31/12/1999), anche non continuativi (le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestati nel profilo professionale per cui si concorre e/o in posti corrispondenti a profili della qualifica funzionale immediatamente superiore. Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero.

Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L..

Tale computo trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell’art. 12 richiamato dall’art. 19, comma 14, del C.C.N.L. 2006/09 (congedi parentali).

Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all’impedimento dell’assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va computato comunque nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti e, pertanto, anche ai fini del raggiungimento del biennio richiesto per l’accesso ai concorsi di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/94.

I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l’anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono computabili, anche, ai fini del raggiungimento del biennio di servizio richiesto per l’accesso ai concorsi di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/94.

In tale computo rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del D.L.vo n. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, retribuiti al 30% nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 10 dell’art. 19 del C.C.N.L. 2006/09 (artt. 12-19 del C.C.N.L.).

Essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo per il quale si concorre o, comunque, del titolo culturale che ha permesso l’inserimento nelle graduatorie provinciali o d’istituto. Sono, altresì, validi per l’ammissione al concorso i titoli richiesti dall’ordinamento vigente all’epoca dell’inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze statali corrispondenti al profilo cui si concorre, nei confronti dei candidati che, all’atto della domanda, siano inseriti nella predetta corrispondente graduatoria o elenchi provinciali. Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti al momento della scadenza della domanda, restano validi, ai fini dell’ammissione per il profilo professionale i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l’inserimento in tali graduatorie. I titoli di studio conseguiti all’estero sono validi, ai fini dell’accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti, ovvero con riserva nelle more dell’equipollenza, ai sensi della normativa attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano e, ai fini dell’attribuzione del punteggio come altri titoli di cui alla lettera A delle tabelle di valutazione annesse al presente decreto, se siano debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica italiana.

Avere i requisiti ordinariamente richiesti per l’assunzione nella Pubblica Amministrazione (cittadinanza italiana o comunitaria, idoneità fisica, godimento diritti politici, non essere interdetti o inabilitati, ecc.).

N.B.: I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di ammissione al concorso

Inoltre si deve:

– essere attualmente in servizio a tempo determinato in una scuola statale, nella medesima Provincia e nel medesimo profilo per cui si concorre;

oppure

– essere inseriti nella Graduatoria provinciale ad esaurimento o negli Elenchi provinciali per le supplenze, nella medesima provincia per cui si concorre;

oppure

– essere inseriti nelle Graduatorie d’istituto di terza fascia per le supplenze temporanee di cui al D.M. 717/2014, nella medesima Provincia e nel medesimo profilo per cui si concorre;

oppure

– essere già inseriti nella Graduatoria Permanente di prima fascia dei “24 mesi” nella medesima Provincia e nel medesimo profilo per cui si concorre, rispetto alla quale si chiede l’aggiornamento del vecchio punteggio.

La divulgazione del decreto è di competenza degli USR.

Le domande individuali di partecipazione, a cura degli interessati, andranno presentate in forma cartacea entro i termini previsti dal bando mediante raccomandata A R ovvero consegnati a mano ovvero mediante PEC, all’Ambito Territoriale Provinciale della provincia d’interesse.

I candidati inseriti in una graduatoria permanente provinciale non possono produrre domanda di inserimento nella graduatoria permanente di altra provincia; i medesimi possono presentare domanda di aggiornamento esclusivamente nella provincia in cui sono inseriti.

PROVINCIA CUI PRODURRE LA DOMANDA DI INSERIMENTO

O DI AGGIORNAMENTO

La domanda di ammissione dei candidati che concorrono per l’inclusione nella graduatoria permanente provinciale in cui non siano stati precedentemente inseriti deve essere presentata in una sola provincia individuata nell’ordine che segue:

a) la provincia in cui, all’atto della domanda, il candidato sia in servizio con nomina a tempo determinato nelle scuole statali e nel profilo professionale cui concorre;

b) la provincia in cui il candidato sia inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze nelle scuole statali relativi al profilo professionale cui concorre (qualora non sia in servizio come previsto dalla precedente lettera a);

c) la provincia in cui il candidato sia inserito, a pieno titolo, nelle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia per il conferimento di supplenze temporanee relative al profilo professionale cui concorre, qualora non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b).

La domanda dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente provinciale deve essere inoltrata esclusivamente all’Ambito Territoriale (ex Ufficio Scolastico Provinciale) della provincia in cui sia istituito l’organico concernente il profilo professionale richiesto.

I candidati inseriti in una graduatoria permanente provinciale non possono produrre domanda di inserimento nella graduatoria permanente di altra provincia; i medesimi possono presentare domanda di aggiornamento esclusivamente nella provincia in cui sono inseriti e per il profilo professionale richiesto.

La domanda di inserimento può essere prodotta per il profilo professionale in una sola provincia.

Le domande non possono essere inoltrate alle Autorità Scolastiche delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle d’Aosta in quanto dette Autorità adottano specifici ed autonomi provvedimenti per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola.

Comunichiamo ai cari colleghi precari che il MIUR ha emesso la nota n. 6408 del 7-3-16 relativa alle graduatorie permanenti (24 mesi) ATA e che già le regioni sottoindicate hanno pubblicato i relativi bandi. Credendo di farvi cosa gradita pubblichiamo un vademecum sull’argomento sperando che, nonostante la situazione attuale, molti di voi possano avere per il prossimo anno un incarico o, addirittura, il ruolo. Siamo a disposizione per chiarimenti e/o informazioni e vi ricordiamo che purtroppo siete i più esposti ai tagli perpetuati dalla nostra amministrazione per cui vi ricordiamo che occorre, ora più che mai, essere uniti e solidali, noi anziani e voi giovani e meno giovani ancora precari, ma sempre e solo ATA.

Sono usciti i bandi e le domande di Inserimento/Aggiornamento delle seguenti regioni

Sardegna scadenza 18 aprile 2016

Piemonte scadenza 20 aprile 2016

Molise scadenza 20 aprile 2016

Umbria scadenza 22 aprile 2016

Liguria scadenza 22 aprile 2016

Veneto scadenza 23 aprile 2016

Friuli Venezia Giulia scadenza 26 aprile 2016

Lombardia scadenza 29 aprile 2016

Abruzzo scadenza 29 Aprile 2016

Campania scadenza 29 aprile 2016

Puglia scadenza 29 aprile 2016

Sicilia scadenza 29 Aprile 2016

Si presume che presto saranno disponibili anche quelli delle altre regioni e sarà nostra cura darvene comunicazione.